Art. 2.

      1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo.
      2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti».