1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo.
2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti».